Per la rubrica “Facciamo un po’ di chiarezza”, Maria Pia De Salvo approfondisce per noi la nuova Legge Sicurezza varata dal governo e le modifiche che apporterà nel campo dell’immigrazione nel nostro Paese.
- Cosa si prevede in sostituzione della protezione umanitaria nella nuova legge “sicurezza e immigrazione?”
- Quali sono le modifiche del sistema di accoglienza?
“Nella nuova legge sulla sicurezza e sull’immigrazione, al posto della protezione umanitaria è stato previsto un permesso di soggiorno per alcuni “casi speciali”.
Rientrano in questi casi:
- le vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo
- le persone in uno stato di salute molto grave e che hanno quindi bisogno di cure mediche
- le persone provenienti da paesi che versano in una situazione di “contingente ed eccezionale calamità”.
- chi si distinguerà per “atti di particolare valore civile”.
Questo tipo di permesso ha durata di due anni e non è rinnovabile
“Sono esclusi quindi tutti i casi in cui, in caso di rimpatrio, il richiedente rischi trattamenti disumani e degradanti o semplicemente gli sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana e dei diritti garantiti a livello internazionale”, come spiega il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir).
Il quale sottolinea anche che l’assenza di qualsiasi forma di tutela per questi casi è a rischio di incostituzionalità e di violazione dei trattati internazionali.
Come abbiamo ricordato in un precedente articolo, una sentenza della Corte di Cassazione ha già giudicato illegittima l’applicazione del decreto sicurezza ed immigrazione alle domande di protezione umanitaria presentate prima dell’entrata in vigore dello stesso.
Aspettiamo ora come si pronuncerà la Corte Costituzionale sull’intero impianto della normativa, dal momento che già ne è stato chiesto un parere su vari aspetti .
La nuova legge modifica inoltre il sistema di accoglienza di coloro che presentano richiesta di asilo in Italia, in particolare il sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
Lo SPRAR è il sistema gestito dai Comuni italiani che hanno dichiarato la loro disponibilità a coordinare un progetto di accoglienza sul proprio territorio.
C’è da dire che moltissimi comuni non hanno mai dato la loro adesione, nonostante i progetti fossero pagati con soldi dello Stato, e questo per ragioni politiche o bassamente elettorali: in pratica per non assumersi la responsabilità di avviare un progetto che porta “i profughi” a contatto con i propri elettori.
Lo Sprar ha sempre rappresentato il fiore all’occhiello del nostro sistema di accoglienza, proprio perché a conduzione pubblica e non privatistica, come ad esempio quella dei CAS, gestitida cooperative o enti che spesso si sono arricchiti a spese dei migranti ( si pensi, solo a titolo esemplificativo, al filone di inchieste collegate a “Roma capitale”)
Mentre prima gli Sprar potevano accogliere sia i richiedenti asilo che coloro che si erano già visto riconosciuto lo status di rifugiati, ora potranno accettare solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.
I richiedenti troveranno accoglienza solo nei CARA ( centri di prima accoglienza) e nei CAS di cui sopra”