Cosa comporta abolire la protezione umanitaria?

Siamo arrivati al secondo appuntamento di questa nuova rubrica settimanale “Facciamo un po’ di chiarezza” dedicata ad approfondimenti sul tema dell’immigrazione. Oggi il tema è quello della protezione umanitaria, tema più che attuale in quanto non più prevista come forma di tutela all’interno del nuovo decreto Salvini.

“Una delle novità più significative della nuova legge sulla sicurezza e l’immigrazione è l’abolizione della protezione umanitaria, una delle tre forme di protezione degli stranieri previste dal nostro ordinamento giuridico. Le altre due sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, che rientrano entrambe nella categoria della protezione internazionale.

Lo status di rifugiato è riconosciuto a qualsiasi persona che nel proprio paese di origine o nel paese in cui vive «rischia persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche».

La protezione sussidiaria è uno status riconosciuto a chi «rischia di subire un danno grave» in caso di rientro nel proprio paese: rischia cioè di essere ucciso, di essere torturato, o di essere vittima di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto.

Quando le Commissioni territoriali  non concedevano la protezione internazionale perché ritenevano che non ce ne  fossero le condizioni, si poteva richiedere la protezione umanitaria, che ampliava notevolmente i motivi di tutela.

Con il termine “protezione umanitaria” si indicava infatti un permesso di soggiorno temporaneo concesso a  cittadini stranieri che presentavano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, per non poter tornare nei propri paesi d’origine.

La protezione umanitaria era stata introdotta per dare piena attuazione all’articolo 10 della nostra Costituzione, che parla di cittadini stranieri ai quali «sia impedito» nel loro paese «l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana»

La protezione umanitaria si concedeva infatti a chi fuggiva da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea. Aveva una durata variabile (massimo due anni) ma era rinnovabile nel caso non si fossero  modificate  le condizioni che ne avevano permesso l’ottenimento.

Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52%  delle richieste è stato respinto, al  25%  è stata concessa la protezione umanitaria.

Si comprende bene quindi come eliminare questa forma di protezione a persone che fuggono da situazioni gravissime significhi ridurre in modo sostanziale la possibilità di vivere regolarmente in Italia e condannarli alla clandestinità e quasi inevitabilmente alla illegalità.

Come molti hanno evidenziato, una legge che vorrebbe aumentare la sicurezza farebbe invece crescere esponenzialmente uno stato di insicurezza.

Il 19 febbraio  però è stata depositata un’importante sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che l’applicazione della legge può riguardare solo i migranti che hanno fatto richiesta di protezione  dopo l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Salvini”; a coloro che l’hanno presentata precedentemente, se ci sono le condizioni , la protezione umanitaria va concessa.

Si tratta di una decisione che può rivoluzionare l’intero quadro normativo: ben 23.000 richieste di protezione erano state respinte dall’entrata in vigore del decreto; ora, in seguito alla sentenza, i richiedenti faranno chiaramente ricorso e molti di loro sicuramente otterranno la protezione umanitaria.

Le nuove norme si potranno applicare solo alle richieste presentate dopo il 5 ottobre: pochissime, dal momento che pochissimi sono stati gli sbarchi”.

Maria Pia De Salvo

Leave your comment