La legislazione sui minori non accompagnati

Riprendiamo oggi il discorso sui Minori non Accompagnati, esaminando la legislazione in merito attualmente in vigore in Italia.

Con la Legge 47 del 7 aprile 2017 per la protezione dei minori stranieri non accompagnati sono state introdotte delle importanti novità. Ecco le principali:
• viene fissato in 30 giorni il tempo massimo in cui i minori possono risiedere nelle strutture di prima accoglienza prima di essere trasferiti in quelle di seconda accoglienza ( ex SPRAR)
• viene istituito il SIM – Sistema Informativo Minori presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che raccoglie tutte le informazioni provenienti dai diversi centri di accoglienza, in modo da avere una maggiore certezza dei dati e degli interventi già attuati e di quelli da progettare.
• vengono previste procedure più semplici per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e al sistema scolastico.

L’innovazione più significativa introdotta dalla Legge 47 è però l’introduzione della figura del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati. La legge stabilisce che presso tutti i tribunali per i minorenni debbano essere istituiti degli elenchi di tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela dei minori ponendosi come figura adulta di riferimento.

Il tutore ha il compito di vigilare e garantire il rispetto dei diritti che la legge attribuisce al minore. Prima della legge 47 tale compito era affidato al sindaco o un assessore del comune di accoglienza, che però non erano in grado di seguire adeguatamente i casi, dato l’elevato numero di minori che dovevano affiancare.

Per questo si è deciso di affidare il ruolo di tutore a privati cittadini , stabilendo che ognuno può seguire al massimo tre minori.
Per diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati bisogna fare domanda presso il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione di residenza. Possono fare domanda tutti i cittadini italiani o di altro paese dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, maggiori di 25 anni e privi di condanne penali.

Occorre poi partecipare ad un corso di formazione obbligatorio, a cui si accede dopo aver superato un colloquio di selezione. I corsi sono organizzati dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di ogni singola regione. Il corso dà conoscenze sul fenomeno delle migrazioni, sui diritti dei minori e sulle modalità di relazione con i minori.

Una volta concluso il corso, si viene iscritti all’elenco dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati del Tribunale per i Minorenni del territorio di riferimento che, da quel momento, può contattare le persone in elenco per nominarle tutori.
Ma, purtroppo, l’assegnazione dei minori ai tutori volontari procede molto a rilento, perché alla legge non sono seguiti i decreti attuativi che dovrebbero regolare aspetti comunque decisivi come forme di assicurazione per i tutori e la possibilità di prendere permessi dal lavoro per assistere il minore.

Non ci sono dati certi su quanti siano i tutori pronti ma non ancora attivati.
La funzione principale del tutore volontario è garantire la tutela dei diritti del minore straniero, agendo come suo legale rappresentante in tutti i procedimenti che lo interessano. Secondo le Legge 47, i minori hanno comunque diritto a partecipare attivamente alle decisioni e ai procedimenti che li riguardano, ma la responsabilità legale rimane del tutore.

Il tutore volontario non ha responsabilità penale per gli atti compiuti dal minore, e ha solo in specifici casi la responsabilità civile. Il tutore deve infatti rispondere dei risarcimenti per gli eventuali danni provocati dal minore solo se i due convivono e solo se non riesce a dimostrare di aver fatto il possibile per evitare che fossero compiuti.

Il tutore è chiamato a mantenere un rapporto costante con tutte le altre figure che si prendono cura di aspetti della vita del minore, in primis con gli operatori della struttura di accoglienza dove vive e dei servizi sociali.

Alcuni esempi di compiti specifici del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati in Italia sono: la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e della domanda di protezione internazionale, la partecipazione e il supporto durante le procedure di identificazione e accertamento dell’età, la rappresentanza in tutti procedimenti in ambito scolastico e sanitario.
Il tutore volontario non ha l’obbligo di farsi carico di accogliere in casa il minore.
L’istituzione di questa figura rappresenta certamente un’importante innovazione nella legislazione relativa ai minori non accompagnati.
E decidere di diventare tutore volontario è un modo concreto per aiutare e sostenere questi ragazzi che sono, tra i migranti, quelli che forse vivono la situazione di maggior disagio e che sono certamente i più esposti al pericolo di cadere nella rete della criminalità organizzata.

Fonti: Archivio del Servizio Studi della Camera dei Deputati