Tra residenza e cittadinanza, nuove norme per i migranti

“Tra i tanti aspetti fortemente discutibili della legge sulla sicurezza e l’immigrazione c’è anche, tra l’altro, l’esclusione dei richiedenti asilo dal registro anagrafico.
L’articolo 13 del decreto stabilisce infatti che i richiedenti asilo non possano iscriversi all’anagrafe e quindi accedere alla residenza. Il che rappresenta un elemento di discriminazione particolarmente grave: senza iscrizione all’anagrafe un essere umano è invisibile, potremmo dire inesistente, privato com’è di qualsiasi possibilità di accedere ai più elementari servizi. Con tutti gli effetti collaterali del caso, dalla reperibilità all’assistenza, per finire con la vaccinazione dei più piccoli, che riguarda il diritto
fondamentale alla salute, già sancito dalla Consulta come diritto che non appartiene al cittadino ma alla persona, e che è al tempo stesso interesse della collettività.


Non a caso alcuni sindaci, in primis quelli di Napoli e Palermo, hanno deciso di disobbedire alla legge, continuando ad iscrivere all’anagrafe i richiedenti asilo.

Il 20 marzo, inoltre, il giudice Carlo Carvisiglia del tribunale di Firenze, ha accolto il ricorso di un cittadino somalo a cui il comune di Scandicci aveva rifiutato l’iscrizione all’anagrafe, spiegando che le amministrazioni comunali non possono rifiutare l’iscrizione dei richiedenti asilo.
Questa la sua motivazione: «Ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale….ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di asilo e, quindi, è autorizzato a presentare domanda di iscrizione all’anagrafe». Iscrizione che i comuni non possono rifiutare perchè il diniego “sarebbe discriminatorio”.


La sentenza pone le basi per una decisione della Corte Costituzionale in merito alla costituzionalità di uno degli articoli più contestati del decreto voluto dal titolare del Viminale, Matteo Salvini.
Tra l’altro anche la Regione Toscana ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale a nome di una sessantina di Comuni.
Nella legge Salvini viene anche introdotta la possibilità di revocare la cittadinanza italiana allo straniero che abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. Senza ovviamente voler minimamente sottovalutare la gravità di questo tipo di reato, non si può comunque non concordare con quei giuristi che hanno dichiarato che questa norma crea due categorie di cittadini: quelli per nascita, a cui la cittadinanza non può mai essere revocata, e quelli che l’hanno acquisita, a cui può essere revocata in maniera unilaterale.


Per questo articolo della legge molti giuristi ipotizzato un profilo di incostituzionalità perchè in contrasto con l’articolo 3 della costituzione”.

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